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Cassazione: doppia pubblicità per i fondi patrimoniali familiari

 

 

di Paola Maria Zerman

  

Per garantire la sicurezza economica della famiglia, e metterla al riparo da eventuali traversie, i coniugi possono istituire un fondo patrimoniale. Ma attenzione, perché i beni immobili che fanno parte del fondo non siano aggredibili dai creditori è necessaria una doppia pubblicità, la trascrizione nei registri immobiliari e l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio.

Lo ha ribadito una recente pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione (n. 21658 del 13 ottobre 2009) per la quale la costituzione del fondo patrimoniale, poiché rientra tra le convenzioni matrimoniali regolate dall’art. 162 c.c., per essere opponibile ai terzi richiede l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio, oltre alla trascrizione prevista dall’art.2647 c.c., ove abbia ad oggetto beni immobili. In tal modo la giurisprudenza del giudice della legittimità ha ritenuto di non condividere i dubbi che in dottrina erano stati avanzati in ordine alla incongruità del doppio canale di pubblicità, l’iscrizione immobiliare e l’annotazione nei registri dello Stato civile, nella considerazione che l’istituzione del fondo non rientrasse tra la convenzioni matrimoniali.

In sostanza, la Cassazione giustifica il maggiore onere di verifica che in questo modo viene a porsi a carico dei terzi, sulla base dell’esigenza di “contemperare gli interessi contrapposti della conservazione del patrimonio per i figli fino alla maggiore età dell’ultimo di essi e dell’impedimento di un uso distorto dell’istituto a danno delle garanzie dei creditori”.

Il fondo patrimoniale regolato dagli artt. 167-171 c.c., infatti, è stato pensato dal legislatore della riforma del 1975 per tutelare la stabilità economica della famiglia e il mantenimento dei figli mediante un vincolo sui beni (mobili, immobili o titoli di credito) che rende il patrimonio a ciò destinato aggredibile solo per il pagamento dei debiti contratti per i bisogni della famiglia (art.170 cc.). Tanto è vero che, in caso di scioglimento del matrimonio, il fondo permane fino al raggiungimento della maggiore età del figlio minore.

Per tali motivi all’istituto ricorrono sempre più professionisti, imprenditori, amministratori o dirigenti più esposti a rischi lavorativi anche se questo può comportare (salvo diversa statuizione) minore elasticità di gestione, specie ove si intendano alienare beni immobili in presenza di figli minori, per cui necessaria l’autorizzazione del giudice.

L’esigenza di tutelare la sicurezza economica della famiglia deve però contemperarsi con la garanzia per i creditori, come ribadito dalla Cassazione: solo la doppia pubblicità, infatti, comporta l’opponibilità agli stessi del vincolo. I creditori, comunque, hanno anche a disposizione l’azione revocatoria (art. 2901 c.c.) diretta a far dichiarare inefficace la costituzione del fondo, ove si dimostri che i coniugi intendevano consapevolmente diminuire le garanzie patrimoniali a danno dei creditori e non già perseguire le finalità volute dal legislatore a sostegno della famiglia.